Cass. Civ. sent. 2003 del 22/7/66
E' consentito costituire nell'ambito dell'edificio condominiale,
anche per destinazione del padre di famiglia, limitazioni
qualificabili come servitù a favore della proprietà
esclusiva e a carico di quella comune e reciprocamente, non potendosi
disconoscere, con riguardo alla realtà delle cose ed alle
necessità pratiche, che anche in un edificio in condominio vi
sono o possono insorgere dei rapporti fra proprietà
individuale e proprietà comune, riconducibili nello schema
della servitù. A ciò non osta né la regola del
nemini res sua servit né la specifica disciplina del
condominio. E' ben possibile infatti configurare, in uno stesso
edificio condominiale, la proprietà comune come entità
distinta e separata da quella individuale, non soltanto dal punto di
vista materiale, essendo esattamente identificabili le cose in
condominio, in base al titolo costitutivo od al regolamento e, in
mancanza, in base alla legge, ma anche sotto il profilo della
titolarità del diritto, posto che, mentre il proprietario
delle cose di proprietà esclusiva o solitaria è un
soggetto individuale, titolare delle cose di proprietà comune
è un soggetto plurimo e, quindi, diverso. Perché se
è vero, secondo l'opinione generalmente accolta, che il
condominio edilizio non è persona giuridica ma, come suol
dirsi, ente di mera gestione, è pur vero che questo ente mutua
dalla persona giuridica alcuni strumenti (assemblea - amministratori)
ed agisce quale proprietario delle cose comuni, sia nei rapporti
esterni che in quelli interni del gruppo, così atteggiandosi
come soggetto diverso da quello individuale. Né è di
ostacolo l'indissolubilità materiale, esistente in un edificio
in condominio, tra le cose di proprietà esclusiva e le cose
comuni, perché la distinzione dei fondi, indispensabile
perché la servitù possa funzionare, va intesa
soprattutto in senso giuridico. Infine, rimane fuori dalla specifica
disciplina del condominio sia l'ipotesi della concessione a favore
della proprietà esclusiva di diritti sulla cosa comune diversi
dal semplice accrescimento rispetto agli altri condomini del potere
relativo, sia l'ipotesi reciproca di oneri a carico della
proprietà individuale, sottratta alla disciplina del
condominio, per l'utilità delle cose comuni.
Cass. civ., sent. n. 12304 del 14 dicembre 1993, sez. II
Il condominio non è soggetto giuridico dotato di propria
personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte,
bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in
rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti,
limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune,
senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne
deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129
cod. civ. ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari
condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di
agire personalmente a difesa dei propri diritti sia esclusivi che
comuni.
Cass. civ., sent. n. 12152 del 10 dicembre 1993, sez. II
Il regolamento dei rapporti tra i proprietari di distinte
unità immobiliari site in un edificio soggetto a regime del
condominio non si esauriscono con le disposizioni relative ai
rapporti di vicinato tra due proprietà finitime (emulazione,
immissioni e servitù). Detti rapporti sono disciplinati anche
dalle regole generali sulla responsabilità civile, essendo
obbligato ciascun condomino propter rem a non eseguire nel piano o
porzioni di piano di sua proprietà opere che rechino danno
alle parti comuni o di proprietà esclusiva di altri
condomini.
Cass. civ., sent. n. 1791 del 12 febbraio 1993, sez. II
Per la nomina dell'amministratore del condominio di un edificio
è applicabile l'art. 1392 cod. civ., in base al quale, salvo
che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che
il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il
potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita.
Detta nomina, pertanto, può risultare, indipendentemente da
una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione
nello speciale registro di cui all'art. 1129 cod. civ., dal
comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato
l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui
abitualmente in tale veste.
Cass. civ., sent. n. 5608 del 9 giugno 1994, sez. II
L'amministratore del condominio negli edifici non può essere
una persona giuridica sia perché il rapporto di mandato
è essenzialmente caratterizzato dalla fiducia sia
perché le norme del codice civile sull'amministrazione dei
condomini presuppongono che l'amministratore sia una persona fisica,
e in tal senso ne disciplinano il controllo giudiziario dei relativi
atti. In tema di condominio degli edifici, le disposizioni
concernenti la nomina dell'amministratore, ancorché contenute
nel regolamento accettato in seno agli atti di acquisto delle singole
unità immobiliari, hanno natura strettamente regolamentare, e
non contrattuale, in quanto sono rivolte a disciplinare
l'organizzazione e la gestione dell'ente comune, senza incidere sui
diritti individuali dei singoli partecipanti. La modificazione delle
predette disposizioni, pertanto, non richiede il consenso di tutti i
condomini, ma può essere validamente disposta con
deliberazione maggioritaria dell'assemblea, ai sensi dell'art 1136
cod. civ.
Cass. civ., sent. n. 124 del 12 gennaio 1978, sez. II
Affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano, o
porzione di piano in edificio condominiale, possa ritenersi
ritualmente convocato all'assemblea del condominio, nonché
validamente in essa rappresentato, con riguardo ad affari di
ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della medesima
entità immobiliare (nella specie: coniuge), non si richiede
alcuna particolare formalità, essendo sufficiente che risulti
provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti
comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione
dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pur verbalmente, il potere di
rappresentanza al secondo comproprietario. In tema di condominio
degli edifici, le deliberazioni concernenti la nomina
dell'amministratore e la determinazione del compenso da corrispondere
al medesimo riflettono affari di ordinaria amministrazione, e,
pertanto, a norma dell'art. 67 terzo comma disp. att. cod. civ.,
devono essere adottate dall'assemblea con la preventiva convocazione
e con il voto dell'usufruttuario del singolo piano o porzione di
piano, non del nudo proprietario.
Cass. civ., sent. n. 3159 del 17 marzo 1993, sez. II
Nel corso del giudizio, di cui sia parte costituita un condominio
legalmente rappresentato dall'amministratore, la cessazione del
rapporto di rappresentanza per dimissioni comporta l'interruzione del
processo, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., soltanto se e quando
l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle
altre parti dal procuratore costituito; altrimenti, il rapporto
processuale prosegue senza soluzione di continuità e senza dar
luogo a successione nel processo quando si costituisca in giudizio il
nuovo amministratore, ed è perciò valida l'impugnazione
proposta dall'amministratore dimissionario il cui potere perdura sino
alla sua sostituzione. Nei poteri attribuiti all'amministratore di
condominio dall'art. 1130 cod. civ. rientra quello di stipulare i
contratti necessari per provvedere, nei limiti della spesa approvata
dall'assemblea, tanto all'ordinaria manutenzione, quanto alla
prestazione dei servizi comuni. Detti contratti sono, pertanto,
vincolanti per tutti i condomini ai sensi dell'art. 1131 cod. civ. La
disposizione dell'art. 2377 ultimo comma secondo cui l'annullamento
della deliberazione non può essere pronunciato se la
deliberazione impugnata sia stata sostituita da altra presa in
conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché
dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere
generale ed è pertanto applicabile alle assemblee dei
condomini di edifici. Pertanto, l'assemblea dei condomini,
regolarmente riconvocata, può deliberare sugli stessi
argomenti di una precedente deliberazione invalida, ponendo in
essere, pur senza l'adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo
di quello invalido, stabilendone liberamente gli effetti nel tempo
fino alla completa retroattività.
Cass. civ., sent. n. 4856 del 24 aprile 1993, sez. II
Le azioni reali nei confronti di terzi, a difesa dei diritti dei
condomini sulle parti comuni di un edificio (nella specie, azione di
rivendica), tendono a statuizioni relative alla titolarità ed
al contenuto dei diritti medesimi ed esulando, pertanto, dall'ambito
degli atti meramente conservativi (art. 1130 n. 4 cod. civ.), possono
essere proposte dall'amministratore del condominio solo se
regolarmente autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1131 cod.
civ., con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'art. 1136
cod. civ.
Cass. civ., sent. n. 4679 del 16 aprile 1992, sez. II
La legittimazione dell'amministratore, quale è prevista
dall'art. 1130 cod. civ. per gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio, non si estende oltre i
limiti delle domande dirette al ripristino delle parti comuni nel
loro normale stato e non comprende, quindi, la domanda di
risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento delle parti
comuni dell'immobile che, non essendo diretta alla conservazione
dell'immobile, resta nell'esclusiva disponibilità dei singoli
condomini.
Cass. civ., sent. n. 9629 del 16 settembre 1991, sez. II
In tema di condominio di edifici la terrazza a livello ossia
quell'area scoperta alla quale si accede da un solo appartamento e
solo con questo in comunicazione, appartiene al proprietario del
contiguo appartamento di cui costituisce la continuazione priva di
copertura a meno che non risulti diversamente dal titolo. La
facoltà riconosciuta all'amministratore del condominio
dall'art. 1130 n. 4 cod. civ. di agire in giudizio per compiere atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio non
esclude che ciascun condomino possa provvedervi direttamente. Il
diritto dell'amministratore si aggiunge infatti a quello dei naturali
e diretti interessati ad agire per il fine indicato a tutela dei beni
dei quali sono comproprietari insidiati da azioni illegittime di
altri condomini o di terzi. Pertanto, nel caso di una costruzione
eretta abusivamente da un condomino su una parte comune
dell'edificio, la controversia è regolarmente promossa nei
confronti del solo autore dell'illecito anche da parte di uno solo
dei condomini, atteso che ciascuno di essi ha il diritto di esigere
indipendentemente dall'opinione degli altri la rimozione dell'opera
abusiva.
Cass. civ., sent. n. 1416 del 10 febbraio 1987, sez. II
La deliberazione condominiale, con la quale si autorizza
l'amministratore a promuovere un giudizio, vale per tutti i gradi
dello stesso, con implicito conferimento, quindi, della
facoltà di proporre impugnazione; né il mutamento della
persona dell'amministratore, in corso di causa, ha incidenza sul
rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da
quello passivo, resta riferito al condominio che opera,
nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo
rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri
rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio.
Cass. civ., sent. n. 3607 del 16 aprile 1994, sez. II
L'amministratore del condominio cessato dalla carica non è
legittimato ad impugnare la sentenza resa nella causa cui egli abbia
partecipato in rappresentanza del condominio stesso pronunciata
successivamente a tale cessazione, accompagnata da revoca espressa
del precedente mandato.
Cass. civ., sent. n. 8074 del 27 giugno 1992, sez. II
La mancata comunicazione, agli aventi diritto, dell'avviso di
convocazione dell'assemblea dei condomini prescritto dall'art. 1136,
comma sesto, cod. civ., comporta la nullità assoluta ed
insanabile della deliberazione, opponibile anche dai condomini che
hanno ricevuto la comunicazione e partecipato all'assemblea.
Cass. civ., sent. n. 1780 del 12 febbraio 1993, sez. II
Nel caso in cui l'avviso di convocazione dell'adunanza condominiale
non sia stato comunicato anche ad uno solo dei condomini,
ancorché detto condomino sia titolare di una quota millesimale
ininfluente ai fini del raggiungimento della maggioranza prescritta
dalla legge, la deliberazione adottata è affetta da
nullità assoluta, che può essere fatta valere da
qualsiasi condomino anche presente in assemblea.
Cass. civ., sent. n. 5084 del 29 aprile 1993, sez. II
L'intempestiva comunicazione al condomino della data fissata per
l'assemblea implica un'ipotesi di contrarietà alla legge, ai
sensi dell'art. 1137 cod. civ., della deliberazione assembleare,
comportante l'annullamento della medesima a prescindere dal suo
contenuto decisionale o meramente preparatorio o programmatico,
risultandone viziato il processo formativo per violazione del diritto
di intervento e di voto del condominio. Né l'interesse del
condomino pretermesso a proporre l'impugnazione viene meno per il
fatto che la delibera sia stata seguita da altra presa sullo stesso
oggetto da assemblea ritualmente convocata.