STATUTO - COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA -
SEDE - SOCI -
PATRIMONIO.
(Registrato presso il Tribunale di Bologna
il 28/7/1998 al n° 2342 S1A)
ART. 1 E’ costituita una associazione denominata
"Società Nazionale del Modello e della Figurina Storica
- Museo Nazionale del Soldatino Mario Massaccesi".
L’Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale.
ART. 2 L’Associazione è apartitica, non ha fini di
lucro, ed è autonoma ed indipendente da qualsiasi altro
ente, associazione, società, impresa, o
sindacato.
ART. 3 L’Associazione ha lo scopo di riunire tutti
coloro che intendono dar vita allo sviluppo ed alla
diffusione del collezionismo, del modellismo ed alla
ricerca storica e storico-militare mediante lo stabile
esercizio di: - Mantenimento, cura, sviluppo, ampliamento ed
apertura al pubblico del Museo Nazionale del
Soldatino. - Organizzazione di mostre, concorsi,
incontri. - Pubblicazione di libri, riviste, monografie,
stampe, materiale iconografico e modelli ricostruttivi
di costumi storici con particolare riguardo a soggetti
inerenti la storia della Regione Emilia - Romagna e in
particolare la storia della città di
Bologna. - Organizzazione di corsi aperti a tutti i
cittadini di restauro, creazione di modelli e tecniche
di pittura degli stessi. - Gestione di una Biblioteca
specializzata aperta al pubblico. - Tali attività sono
svolte dall’associazione tramite le prestazioni
volontarie dei soci. Per il conseguimento degli scopi
sociali, l’Associazione potrà possedere beni di
qualsiasi specie.
ART. 4 L’Associazione inoltre potrà
custodire presso la propria sede a scopo espositivo,
beni di proprietà privata sia di propri soci che di
terze persone lasciati dai proprietari in uso gratutito
e per i quali l’Associazione stipulerà di volta in volta
appositi contratti di comodato a tempo
indeterminato.
ART. 5 L’Associazione ha sede in Bologna, attualmente in
Villa Aldrovandi Mazzacorati, Via Toscana 19. Il
Consiglio Direttivo potrà istituire sezioni territoriali
in altri Comuni d’Italia.
ART. 6 L’Associazione è composta da soci fondatori, soci
benemeriti, soci ordinari e soci onorari.
ART. 7 Sono soci fondatori coloro che con la loro
attività hanno reso possibile la creazione
dell’Associazione e l’acquisizione di tutti i beni che
ne formano il patrimonio all’atto dell’approvazione del
presente Statuto, e che hanno sottoscritto l’atto
costitutivo.
ART. 8 Sono soci benemeriti i soci ordinari che si siano
distinti per attività ed assiduità nel coseguimento
dello scopo dell’Associazione, o che abbiano compiuto in
favore dell’Associazione atti particolarmente meritori.
I soci sono designati dal Consiglio
Direttivo.
ART. 9 Sono soci ordinari coloro che, maggiori di età,
accettino di condividere le finalità dell’Associazione e
si impegnino al loro conseguimento. Tutti i soci sono
tenuti al versamento della quota associativa nella
misura e nel termine fissati dall’Assemblea
Ordinaria.
ART. 10 Sono soci onorari coloro ai quali
il Consiglio Direttivo deliberi di attribuire tale
qualità, in considerazione dell’eminente ruolo
culturale, politico e sociale da essi ricoperto nel
campo di intervento dell’Associazione. I soci onorari
sono tenuti al versamento della quota associativa, non
hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche
sociali.
ART. 11 Sulla domanda di ammissione degli
aspiranti soci ordinari delibera il Consiglio Direttivo;
la decisione del Consiglio è inappellabile. La domanda
deve essere presentata su apposito
modulo. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei
nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che essi abbiano
versato la quota associativa stabilita e deliberata
annualmente dall’Assemblea Ordinaria.
ART. 12 Lo stato di socio si
perde: per recesso; per mancato versamento della quota
associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi
dall’eventuale sollecito; per comportamento contrastante con
gli scopi dell’Associazione; per persistenti
violazioni degli obblighi statutari; per l’instaurarsi di
qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto
patrimoniale tra lo stesso e
l’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata
dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio
Direttivo a maggioranza di due terzi dei voti. In ogni
caso, prima di procedere all’esclusione, debbono essere
contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo
stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in
forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima
dello scadere dell’anno in corso.
ART. 13 Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dagli acquisti, donazioni, eredità o
legati. I mezzi finanziari dell’Associazione sono
costituiti dalle quote associative, nonché dalle entrate
e dai contributi in denaro o in natura, versati a
qualsiasi titolo da persone fisiche od enti pubblici o
privati. Se il socio non versa la quota associativa, perde
ogni diritto sui beni personali custoditi presso la sede
dell’Associazione secondo quanto previsto dall’Art. 4
del presente statuto, per un valore pari all’entità del
debito, fino a che non avrà sanato la
morosità.
ART. 14 Sono organi dell’Associazione
l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il
Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 15 L’Assemblea ordinaria dei
soci: - nomina i membri del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti; - approva i bilanci
preventivo e consuntivo e i programmi annuali
predisposti dal Consiglio Direttivo; - pronuncia
l’esclusione dei soci; - delibera gli atti di
straordinaria manutenzione; L’Assemblea straordinaria dei
soci: - delibera le modificazioni dell’atto costitutivo
e dello statuto; - delibera su ogni altra materia o
argomento attinente alla vita ed alla gestione
dell’Associazione.
ART. 16 L’Assemblea si
riunisce in via straordinaria, quando ne sopravvenga la
necessità o su richiesta motivata di almeno tre soci, a
seguito di convocazione del Consiglio Direttivo, che
stabilirà anche il luogo della riunione. All’assemblea possono
partecipare, con diritto di voto, i soci fondatori, i
soci benemeriti e i soci ordinari che siano in regola
con il versamento della quota associativa.
ART. 17 L’Assemblea si riunisce, in via
ordinaria, di norma entro il 30 novembre e il 30 aprile
di ogni anno, a seguito di convocazione del Consiglio
Direttivo, che stabilirà anche il luogo della
riunione. All’Assemblea ordinaria possono partecipare, con
diritto di voto, i soci fondatori, i soci benemeriti e i
soci ordinari, che siano in regola con il versamento
della quota associativa. L’Assemblea ordinaria è validamente
costituita con la presenza della metà più uno dei soci
(fondatori, benemeriti e ordinari), e delibera a
maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
ART. 18 L’avviso di convocazione
dell’Assemblea, con l’ordine del giorno, è spedito ai
soci a cura del Segretario del Consiglio Direttivo
almeno quindici giorni prima della data fissata per
l’Assemblea. In caso di modificazione dell’atto costitutivo o
dello statuto, l’avviso di convocazione dovrà contenere
il testo della modificazione proposta, che l’Assemblea
sarà chiamata ad approvare.
ART. 19 L’Asemblea nomina di volta in
volta, fra i soci, il Presidente che la presiede e il
Segretario che ne redige i verbali.
ART.
20 L’Assemblea delibera secondo le prescritte
maggioranze, per appello nominale del Presidente, che
dovrà poi proclamare l’esito della votazione.
ART. 21 I soci possono farsi rappresentare
in Assemblea, anche ai fini delle votazioni, da altro
socio ordinario, benemerito o fondatore, munito di
delega scritta. Nessun socio può raccogliere nella
sua persona più di due deleghe.
ART. 22 L’Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo, composto da un numero di cinque
membri eletti ogni tre anni daal’Assemblea ordinaria; ai
cinque membri elettivi si aggiungono i soci fondatori
che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo
stesso. Nel proprio interno, il Consiglio Direttivo
nomina il Presidente, un Vicepresidente e un segretario.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre
anni e sono rieleggibili. E’ ammesso il cumulo delle
cariche solo fra quelle istituzionali e la carica di
Direttore del Museo. Tale carica decade allo scadere
della carica principale.
ART. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del
Presidente che lo presiede di diritto. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, le relative
funzioni saranno svolte dal Consigliere
anziano.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
adottate a maggioranza semplice dei consiglieri
presenti. Il Consiglio Direttivo non può validamente
deliberare se non sono presenti almeno quattro dei
consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono riportate nel libro dei verbali la cui
redazione e conservazione è affidata al
Segretario.
ART. 24 Il Consigliere decade
automaticamente dalla carica ove perda per qualsiasi
ragione lo stato di associato, ovvero non intervenga a
tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, salvo
il caso di legittimo impedimento. Il Consigliere è
sostituibile in caso di morte, dimissioni, esclusione o
decadenza dalla carica. In tal caso, il Consiglio Direttivo
ha la facoltà di assumere in cairca il primo dei non
eletti in sostituzione del membro mancante, almeno fino
alla ratifica della successiva Assemblea. Il numero dei
Consiglieri non può comunque essere inferiore a
quattro.
ART. 25 Il Consiglio Direttivo stabilirà,
nell’ambito delle norme statutarie, un regolamento per
la disciplina della propria attività e per il
funzionamento dell’Assemblea.
ART. 26 Il Presidente del Consiglio
Direttivo ha la rappresentanza giudiziale e
stragiudiziale dell’Associazione, per gli affari sia di
ordinaria che di straoridnaria amministrazione. Risponde
in proprio, come anche le altre Cariche Sociali
singolarmente e i singoli Consiglieri in carica per i
propri atti, di eventuali sanzioni di carattere
amministrativo e fiscale comminate per incuria, colpa o
dolo propri.
ART. 27 Il Consiglio
Direttivo: - provvede alla normale amministrazione
dell’Associazione, attuando lo scopo sociale e dando
esecuzione alle delibere delle
Assemblee. - conferisce ai soci eventuali incarichi
speciali. - giudica in sde di appello contro le decisioni
delle sezioni territoriali. - propone all’Assemblea l’eventuale
esclusione dei soci.
ART. 28 L’attività dell’Associazione è
controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti,
costituito da due membri, eletti ogni tre anni
dall’Assemblea ordinaria. I due membri succitati possono
anche non essere soci dell’Associazione.
ART. 29 Il Collegio dei Revisori dei
Conti: - redige la relazione ai bilanci
annuali; - verifica annualmente la regolare tenuta della
contabilità, la consistenza della cassa e l’esistenza
dei valori e dei titoli di proprietà
dell’Associazione; - procede in qualsiasi momento,
anche per il tramite dei suoi membri individualmente, ad
atti di ispezione e di
controllo.
SEZIONI TERRITORIALI -
GRUPPI DI INTERESSE
ART. 30 Possono sorgere Sezioni
Territoriali dell’Associazione in Comuni d’Italia, ove
risiedano almeno dieci soci che ne facciano
richiesta. Le Sezioni Territoriali vengono costituite con
delibera dell’Assemblea ordinaria.
ART. 31 L’Associazione, potendo conseguire
gli scopi sociali attraverso diversi settori di
attività, può istituire gruppi di interesse che si
occupino di argomenti e problemi specifici.
ART. 32 Ogni Gruppo di Interesse sarà
guidato da un socio nominato dal Consiglio Direttivo per
la durata di un anno. Ogni Gruppo svolgerà in piena
autonomia la propria atttività per il conseguimento
dello scopo sociale, salvo il necessario sindacato del
Consiglio Direttivo in ordine ad iniziative di
particolare rilevanza pubblica.
NORMA FINALE
ART. 33 In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri
soggetti nei termini previsti dalla normativa vigente in
materia di volontariato e di Onlus.
NORMA DI
RINVIO
ART. 34 Per quanto non
previsto dal presente Statuto, si richiamano le
disposizioni di legge, e particolarmente, in quanto
applicabili, quelle del titolo secondo del Libro Primo
del Codice Civile.
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