
E' costituita l'Associazione Sportiva AIASPORT in forma di associazione non riconosciuta.
Essa ha lo scopo principale di diffondere lo Sport rivolgendosi a bambini, adolescenti
ed adulti con difficolta' sul piano motorio, cognitivo e dello sviluppo affettivo
relazionale attraverso interventi individuali o di gruppo; favorendo la crescita
personale e la reale integrazione:
offrendo, sul piano motorio, alla persona con difficolta' di movimento, l'opportunita'
di fare esperienze senso-motorie, cognitive, affettive e di sperimentare, (ri)scoprire
e sviluppare le proprie capacita' motorie, le proprie autonomie e motivazioni;
favorendo il rapporto con l'ambiente, che diventa progressivamente piu' adeguato,
consentendo di aprire spazi di attenzione, di azione e di comunicazione con l'altro;
favorendo, sul piano pedagogico, occasioni di esperienza senso-motoria a partire dalla
quale gli utenti potranno scoprire progressivamente fiducia, abilita' e capacita'
decisionale, fino alla possibilita' di condividere le abilita' raggiunte con altri e
sperimentare il lavoro gruppo;
proponendo sul piano agonistico, la proposta di attivita' individuali o di gruppo, in
cui lo sport diventi occasione di crescita personale e di reale integrazione.
Al fine di potenziare l'integrazione sociale la Associazione Sportiva potra' inoltre
rivolgere la sua attivita' a:
bambini in eta' prescolare, adolescenti a disagio sociale, anziani, tutte le persone a
disagio sociale, anche momentaneo, tutte le persone con ridotte capacita' motorie,
anche momentanee.
art. 2
L'Associazione aderisce al C.O.N.I. tramite l'affiliazione alla F.I.S.D. potra'
inoltre aderire agli Enti di Promozione Sportiva o ad altre forme associative
promozionali dello sport.
art. 3
L'Associazione ha sede in Bologna, Via Ferrara n. 32, e non ha scopo di lucro.
art. 4
L'Associazione e' costituita dai soci che si dividono in:
a) Soci Fondatori: sono le persone fisiche che abbiano partecipato all'atto costitutivo;
b) Soci Effettivi: sono le persone fisiche le cui domande di associazione siano state
accolte dal Consiglio Direttivo;
c) Soci aderenti: sono le persone fisiche o le Associazioni o gli Enti che siano state
nominate dal Consiglio Direttivo per aver acquisito notevoli titoli di merito nel campo
dello Sport e verso l'Associazione. Essi hanno diritto al solo voto consultivo.
E' obbligatorio essere Soci Fondatori o Effettivi o Aderenti per partecipare a qualsiasi
attivita' organizzata dall'Associazione.
art. 5
Tutti coloro che intendono fare parte dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda
al Consiglio Direttivo.
La domanda viene deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio
Direttivo. Dell'esito della deliberazione verra' data comunicazione scritta al nuovo socio,
il quale assumera' tutti i diritti e gli obblighi dal momento del ricevimento della comunicazione.
I soci con la firma della richiesta di ammissione riconoscono e accettano integralmente ed
espressamente tutti gli obblighi dello statuto ed in particolare la clausola compromissoria di
cui all'art. 22.
art. 6
Il socio Fondatore partecipa delle attivita' e delle passivita' dell'Associazione in
proporzione al numero di soci fondatori.
art. 7
Il socio, sia esso Fondatore, sia Effettivo, e' tenuto al versamento del contributo sociale
a fondo perduto fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, nei termini e nei modi da questo
indicati per ciascuna quota unitaria, ed a tenere un comportamento che non sia lesivo degli
interessi economici e morali dell'Associazione.
art. 8
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni volontarie, da presentarsi con lettera firmata al Consiglio Direttivo
almeno quindici giorni prima della cessata attivita';
b) per morosita';
c) per espulsione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che tenga
cattiva condotta, morale e civile, o che costituisca, con il suo comportamento, ostacolo al
buon andamento del sodalizio. Viene pure espulso il socio che non abbia adempiuto nei termini
fissati dal Consiglio Direttivo al versamento dei contributi sociali ed agli altri impegni
nei confronti dell'Associazione fino a tutto l'esercizio in corso.
art. 9
L'anno sociale inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
art. 10
Le Assemblee potranno essere ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'Assemblea
ordinaria avverra' annualmente entro il 31 agosto per l'approvazione del bilancio.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria puo' essere richiesta, oltre che dal Consiglio
Direttivo, anche dalla meta' piu' uno dei soci che si trovino nelle condizioni di cui al
successivo art. 11, i quali potranno avanzare domanda scritta al Consiglio Direttivo
proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovra' essere convocata entro 30
giorni. L'Assemblea dovra' essere convocata mediante avviso scritto, in plico non
raccomandato almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
art. 11
Potranno prendere parte all'assemblea dell'Associazione i soci in regola con le quote ed i
contributi sociali.
L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, e' validamente costituita in prima convocazione
se siano presenti il 50% più uno dei soci, ed in seconda convocazione (da convertirsi nelle 24
ore successive) qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta i soci, e le sue deliberazioni, prese in
conformita' al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea provvede alle approvazioni dei rendiconti preventivi e consuntivi, alla elezione
dei componenti il Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza, ed in ogni atto di
straordinaria amministrazione.
art. 12
Le Assemblee sono presiedute al Presidente dell'Associazione che chiama uno dei presenti a
fungergli da Segretario.
Delle sedute verra' fatta regolarmente verbalizzazione, che sara' tenuta gli atti
dell'Associazione.
art. 13
Le eventuali modifiche di statuto possono essere discusse nelle assemblee solo se poste
all'ordine del giorno, esse dovranno essere approvate da almeno il 50% dei presenti.
art. 14
L'Associazione è amministrata dal Presidente, da due Vice-Presidenti, di cui uno vicario,
e dal Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea Generale.
art. 15
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne e' il
rappresentante in ogni evenienza.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
E' eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed e' rieleggibile.
art. 16
Il Vice-Presidente vicario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni,
sostituendolo nel caso di temporanea assenza o impedimento. E' eletto dall'assemblea,
dura in carica 3 anni ed e' rieleggibile.
art. 17
Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da due
consiglieri. I due Vice-Presidenti ed i Consiglieri durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili. I due Consiglieri hanno funzioni di Segretario e Tesoriere.
Potranno far parte del Consiglio Direttivo, su accettazione dell'Assemblea dei Soci,
uno o piu' Soci Aderenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo: deliberare l'ammissione dei soci;
- proporre all'assemblea l'esclusione dei soci, per morosita' e per indegnita', in conformita'
a quanto stabilito dal presente statuto;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento
dei soci durante l'attivita' sociale;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare gli
affari di ordinaria amministrazione, nmonche' deliberare le quote associative annue;
- stabilire le date dell'assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta all'anno
e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e venga richiesto dai soci;
- redigere i regolamenti per l'attivita' sportiva;
- nominare i tecnici;
- adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- curare l'ordinaria amministrazione.
- Nessun compenso e' dovuto per il rivestire cariche sociali, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio puo' delegare alcune
particolari funzioni anche a non soci.
Qualora in sede di delibera si verificasse all'interno del Consiglio una situazione di parita'
di voti, prevarra' il voto del Presidente.
Art. 18
IL Consiglio Direttivo e' responsabile del buon andamento dell'Associazione.
Risponde nei confronti della F.I.S.D. e dei soci.
Art. 19
Il fondo comune e' costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai contributi degli associati;
c) dai beni che in qualunque modo siano stati acquistati dall'Associazione;
d) dalle eventuali sopravvenienze attive di gestione associativa;
La quota non puo' essere inferiore a lire ventimila.
La sua misura puo' essere periodicamente aggiornata dall'Assemblea.
Le quote associative non hanno limite di numero.
Ai sensi dell'art. 37 c.c. i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo
sociale, ne' pretendere il rimborso della quota in caso di recesso.
Le quote non sono cedibili.
Art. 20
L'associazione ha una durata illimitata e non potra' essere sciolta se non in base a
deliberazione unanime dell'Assemblea dei Soci.
Art. 21
Per il migliore conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 di questo statuto e al fine
di poter disporre delle maggiori somme necessarie alla manutenzione degli impianti,
all'educazione tecnica dei soci, ecc., l'Associazione potra' concludere un abbinamento
con persona, ente o societa', accettando di dare pubblicita' ai prodotti dell'abbinato,
ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate di denaro e di cose.
Art. 22
Ogni controversia e' devoluta ad un Collegio arbitrale formato da 3 persone estratte a
sorte su un totale di 6 persone nominate in eguale numero da tutti i contendenti.
Le pronunzie del Collegio, premessa ogni facoltà' d'istruttoria e di indagine, sono
inappellabili, sono emesse senza alcuna formalita' procedurale e restano depositate in
originale presso l'Associazione.